“Forum shopping in UE, tra Forum e Ius” (V)

X.- Forum Shopping e CE. Il Sistema di Bruxelles.competenza-giurisdizionale-internazionale-martelleto

Avendo basato l’oggetto del presente lavoro su quei casi in cui l’esercizio del diritto di scelta presenti il carattere di un abuso, è necessario considerare adesso il modo in cui il legislatore comunitario si è occupato di questo fenomeno, partendo da un duplice punto di vista, vale a dire i) in modo previo o preventivo, mediante la disposizione di rimedi che impediscano ex ante comportamenti consistenti nel cosiddetto forum shopping e/o  ii) successivamente, una volta identificata la situazione di forum shopping, la disposizione di rimedi che impediscano il successo di tale manovra una volta che è stata scelta.

X.1 Il Foro di competenza come elemento preclusivo del forum shopping.

Il sistema di competenza giudiziale internazionale dei Tribunali degli Stati membri della UE in materia civile e commerciale viene regolato nel capitolo II del Regolamento 1215/2012 (Bruxelles I bis), che come è noto è una revisione del Regolamento 44/2001 (Bruxelles I) che a sua volta ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968.[1]

La questione che stiamo trattando ha meritato l’attenzione del legislatore comunitario fin dalla Convenzione di Bruxelles, attenzione che si è mantenuta ed è aumentata con la pubblicazione successiva dei suddetti Regolamenti 44/2001 e 1215/2012.

In effetti tali Regolamenti – ci concentreremo sul 1215/2012 attualmente in vigore – regolano diversi strumenti par la lotta al forum shopping, attraverso rimedi basati fondamentalmente sul sistema gerarchico dei fori che viene posto in essere.

In effetti il Regolamento di Bruxelles I bis prevede una gerarchizzazione delle competenze in modo che alcuni fori prevalgano su altri. I fori speciali per ragioni di materia e il foro del domicilio del convenuto cedono di fronte ai fori esclusivi e di fronte al foro di presentazione delle parti, che a sua volta cede di fronte ai fori esclusivi. I fori speciali speciali per ragioni di materia e il foro del domicilio del convenuto operano in modo alternativo giacché l’attore può citare il convenuto di fronte a uno qualsiasi di questi due fori. In virtù di questa possibilità di scelta questi due fori vengono anche denominati “fori di attacco”.[2]

In mancanza di fori di competenza giudiziale esclusiva o presentazione da parte delle parti, il foro del domicilio del convenuto in modo sussidiario costituisce il criterio generale di attribuzione della competenza nel Regolamento di Bruxelles. Il domicilio del convenuto in uno Stato contraente è il criterio che decide l’applicazione delle norme che regolano la competenza giudiziale del Regolamento.

Deduciamo che tali fori di competenza debbano essere considerati – nel senso che compiono la funzione – come strumenti previsti dal legislatore con il fine di lottare contro le manovre di forum shopping, nella misura in cui questi ultimi prevedono risposte predisposte e conformi alle situazioni che vogliono regolare, offrendo in tal modo poco o nessun margine di manovra all’attore

È invece una questione diversa, come si vedrà, il fatto che, salvo in un concreto e molto specifico caso pratico che viene regolato dall’articolo 31.2 del Regolamento, tali rimedi si dimostrino insufficienti nel momento in cui sono chiamati a risolvere e limitare comportamenti di forum shopping, ed in particolare comportamenti “attivi”, come ad esempio sarebbe l’interposizione di azioni tese a negare la responsabilità, delittiva o quasi delittiva, che sono stati considerati compatibili con il Regolamento 44/ 2001 e presumiamo che lo saranno anche in applicazione del Regolamento  1215/2012[3].

1.- Foro del Domicilio del convenuto (art. 4 e ss).

Il foro del domicilio del convenuto è, prima di tutto, l’espressione di una regola tradizionale del diritto processuale degli Stati membri (actor sequitur forum rei) dal momento che nessuno meglio del giudice del domicilio del convenuto, che viene considerato il giudice naturale, potrà valutare la situazione concreta di quest’ultimo.

Non si possono nascondere i vantaggi pratici che tale foro presenta. Si tratta di un foro che può venir utilizzato dall’attore e che favorisce il diritto alla difesa del convenuto, l’aspetto della raccolta delle prove e l’effettività della decisione una volta emessa, dal momento che il domicilio della persona di solito corrisponde al suo centro di attività e interessi e al luogo in cui il convenuto amministra il suo patrimonio.[4]

Fermo restando quanto precedentemente affermato, il concetto di domicilio può creare delle difficoltà di corretta individuazione dovute alle divergenze che si presentano nel Diritto comparato e alla mancanza di una nozione comunitaria di domicilio. Nonostante ciò, tali difficoltà vengono via via risolte mediante l’opera di interpretazione svolto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

2.- Fori di competenza esclusiva (Articolo 24)

Attraverso la disposizione dei fori esclusivi di competenza viene esclusa la facoltà per le parti di scegliere il foro davanti al quale presentarsi, un fatto che senza dubbio rende generale la risposta e offre certezza giuridica al giurista.

3.- Libertà di scelta del foro: (Articoli 25 e 26)

In terzo luogo, in applicazione di quanto disposto dall’articolo articolo 31.2 attualmente in vigore, la libertà di scelta del foro che si offre alle parti – sempre che queste ultime si trovino su di un piano di uguaglianza – e, aggiungiamo, di uguaglianza strutturale in sede di negoziazione – e che viene prevista come elemento essenziale del sistema, risulta essere anche un rimedio efficace per determinare ex ante il foro, dal momento che tale scelta consiste nell’espressione dell’autonomia della volontà di entrambe le parti.

4.- Competenze speciali: Presunzione di vincolo più stretto (Artt. 7 e ss) 

Dall’altro lato, in occasione di casi pratici in cui manca la scelta, attraverso l’individuazione dei diversi punti di connessione e stabilendo presunzioni che, predisposte ex ante, distribuiranno i casi tra i diversi organi giurisdizionali.

Per finire possiamo dire che tutte queste previsioni legali, presenti in uno strumento distributivo, sono elementi utili per fornire alle parti, mediante la prevedibilità del risultato, certezza giuridica e salvaguardia delle loro aspettative. In tal senso si è pronunciato la Corte di Giustizia dell’Unione Europea[5].

X.2.- Trattazione della Litispendenza e la connessione come elemento preclusivo del Forum shopping. L’articolo 31.2 del 1215/2012

Passando ad altro, dobbiamo porre in evidenza la nuova regolamentazione che in merito alla litispendenza e alla connessione viene introdotta dal Regolamento 1215/ 2012 agli articoli 31.2[6] e 33.

ii) Articolo 31.2.

Prima di iniziare a considerare il contenuto e l’efficacia di questa disposizione come strumento utile allo scopo di impedire l’abuso della scelta del foro, riteniamo conveniente sottolineare il contenuto del Considerando 24[7] del Regolamento 1215/2012 dal momento che lo stesso prende in considerazione e spiega la relazione che deve sussistere tra la “buona amministrazione della giustizia” e la necessità di considerare i punti di connessione che il presente caso concreto presenta con il Tribunale che si occuperà della sua soluzione. Nonostante sia da considerarsi insufficiente in sé e per sé, riteniamo che tale Considerando sia prova evidente della sensibilità del legislatore comunitario in merito alle diverse questioni che stiamo trattando.

Possiamo intuire che sia basandosi sul punto di vista presentato in questo Considerando che il legislatore abbia introdotto una norma che conferisce con chiarezza sibillina una preferenza nei confronti del Tribunale dello Stato, alla giurisdizione del quale si sono sottomesse espressamente le parti in merito agli accordi che regolano l’articolo 25 del Regolamento stesso.

Infatti, per effetto di questa disposizione, tale Tribunale conserverà la propria competenza mentre che al tempo stesso quella di altri Tribunali resterà in sospeso – si fa riferimento al procedimento – fino a che il Tribunale che è stato designato dalle parti si dichiari incompetente con motivo del suddetto accordo. In questo modo si possono evitare quelle situazioni che paralizzano i procedimenti a causa di litispendenza provocata dall’interposizione di azioni di fronte a Tribunali non competenti, come poteva succedere in applicazione della precedente normativa.  Desideriamo menzionare a tale proposito il caso pratico conosciuto come il Torpedo Italiano, che ha avuto luogo in tema di Proprietà Intellettuale.

ii) Articolo 33.

L’articolo 33 riguarda la regolamentazione di situazioni di litispendenza nelle quali uno dei Tribunali che si sta occupando del caso concreto di cui si tratta appartenga ad uno Stato membro e, in concreto, che la controversia fosse già pendente anteriormente.

La regolamentazione della fattispecie, introdotta ex novo, sarà applicabile solo se il Tribunale dello Stato membro è competente in virtù delle competenze attribuite dagli articoli 4, 7, 8 o 9.

Il regime che disciplina tale fattispecie si caratterizza, a differenza di ciò che abbiamo discusso in relazione a quanto previsto all’articolo 31.2, per il fatto che la facoltà di sospensione che viene attribuita al Tribunale è meramente potestativa, come si può dedurre dal tempo verbale che viene impiegato – “potrà sospendere” – a differenza di ciò che succede con l’articolo 31.2, secondo il quale la sospensione è di carattere imperativo. Tale sospensione potrà venire accordata in funzione di un doppio criterio, vale a dire che la decisione possa essere eseguita e che ii) questa stessa sia necessaria al fine di ottenere una buona amministrazione della giustizia, in applicazione di quanto previsto al Considerando 24[8].  Allo stesso modo, la fattispecie che stiamo analizzando attribuisce al Tribunale il potere di revocare in qualsiasi momento la sospensione che è stata decisa.



[1] BIB- 2015/202; Competenza Giudiziale Internazionale: Regime generale dell’Unione Europea; Fernández Rozas,  de Miguel Asensio.

[2] Diritto Internazionale Privato; Casa Editrice: Tirant lo Blanch; 8ª Edizione 2014; Esplugues Mota,  Iglesias Buhiges, Palao Moreno.

[3] Sentenza della Corte (Prima Sezione 25 ottobre 2012). Nella causa C‑133/11, Folien Fischer AG, Fofitec AG contro Ritrama SpA

[4]  Diritto Internazionale Privato; Casa Editrice: Tirant lo Blanch; 8ª Edizione 2014; Esplugues Mota,  Iglesias Buhiges, Palao Moreno.

[5] Sentenza della  Corte (Prima Sezione 25 ottobre 2012). Nella causa C‑133/11, Folien Fischer AG, Fofitec AG contro Ritrama SpA

33. In secondo luogo, si deve rammentare che, da un lato, il regolamento n. 44/2001 persegue un obiettivo di certezza del diritto, consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione europea, consentendo al contempo all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato (v., in particolare, sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C‑533/07, Racc. pag. I‑3327, punto 22 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché del 17 novembre 2011, Hypoteční banka, C‑327/10, Racc. pag. I‑11543, punto 44).”

[6] Art. 31.2 “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, qualora sia adita l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale un accordo di cui all’articolo 25 conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l’autorità giurisdizionale adita sulla base dell’accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell’accordo.”

[7] “(24) Nel considerare la corretta amministrazione della giustizia, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro interessato dovrebbe valutare tutte le circostanze del caso sottoposto al suo esame. Tali circostanze possono includere i collegamenti tra i fatti della controversia e le parti e lo Stato terzo interessato, lo stadio raggiunto dal procedimento nello Stato terzo al momento dell’avvio di un procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro e la possibilità o meno di attendersi una decisione dell’autorità giurisdizionale dello Stato terzo entro un termine ragionevole.

Nell’ambito di tale valutazione si può altresì esaminare la questione relativa alla competenza esclusiva dell’autorità giurisdizionale dello Stato terzo nel caso particolare in cui un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia competenza exclusiva”.

[8]  -Si veda la nota 36 –

 

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