“Forum shopping in UE, tra Forum e Ius” (III)

VI. In particolare: il foro esorbitantecompetenza giurisdizionale internazionale martelleto

In base alla classificazione che abbiamo indicato, si deduce che vale la pena di sottolineare il cosiddetto foro esorbitante, proprio per la relazione che può avere con il fenomeno del forum shopping, per lo meno riguardo ai suoi aspetti “negativi” nella misura in cui entrambi i fenomeni presentano una caratteristica comune, vale a dire l’alterazione o il disconoscimento dei principi che dovrebbero ispirare la norma sulla competenza internazionale che abbiamo indicato in precedenza, dal momento che attraverso il ricorso a tali fori si possono verificare situazioni di abuso e, come conseguenza delle stesse, di violazione del diritto alla difesa della parte – art. 6 TDH già citato. Senza dubbio, in questa sede si considera unicamente l’effetto del foro esorbitante e la scelta del foro, il che non significa che non si riconoscano le importanti differenze che esistono tra queste due istituzioni.

In effetti il foro esorbitante risulta essere l’opposto del foro ragionevole nella misura in cui lo Stato determina unilateralmente che un caso che presenti dei collegamenti deboli con lo stesso sia suscettibile di essere giudicato da parte dei propri organi giurisdizionali.

Così si parla di fori esorbitanti quando i fori di competenza non rispondono a criteri di vicinanza più o meno oggettiva, la qual cosa incide in modo negativo sull’equilibrio degli oneri processuali delle parti, ma invece si basano su criteri deboli di connessione, tendenti a favorire un interesse privato dello Stato del foro. Come esempio di fori esorbitanti, bisogna menzionare il foro della nazionalità dell’attore, o la possibilità di iniziare un processo per la semplice presenza occasionale del convenuto  o di parte dei suoi beni nel territorio (forum arresti, forum presentiae, forum patrimonio).

Tali fori si oppongono ai fori concorrenti dal momento che questi ultimi presentano un doppio elemento di vicinanza e neutralità generica che non appare nei fori esorbitanti.[1]

Secondo l’opinione del già citato FERNÁNDEZ ARROYO, DIEGO P,[2]l’aspetto fondamentale del foro esorbitante è in primo luogo che l’elemento che si prende in considerazione a fondamento della competenza non è essenziale per ciò che concerne la relazione giuridica così regolata, ma invece è meramente tangenziale o accidentale, se non addirittura totalmente estraneo alla stessa.

E, in secondo luogo, non è di minor importanza la considerazione che la ragion d’essere della sua consacrazione è solitamente associata all’intenzione di avvantaggiare la parte che presenti una connessione locale, quella che presenta un vincolo con il paese il cui ordinamento comprende la norma di competenza esorbitante, a discapito della parte foranea. Secondo la mia opinione, la mancanza di ragionevolezza di cui soffrono per definizione i fori esorbitanti in generale non trova spiegazione nemmeno nella nozione di sovranità, e solo eccezionalmente – in circostanze molto particolari – si deve ammettere che con l’applicazione di un foro di questo tipo si raggiunge la realizzazione della giustizia. È addirittura necessario un apprezzamento generale diametralmente opposto dovuto al fatto che in molti casi il ricorso a questi fori può portare alla violazione di diritti fondamentali quali l’accesso alla giustizia o l’uguaglianza.

 

VII.- Esclusione dei fori esorbitanti in applicazione dei Regolamenti 44/2001 e 1215/2012.

Nella Convenzione di Bruxelles il legislatore europeo, cosciente delle situazioni di squilibrio che possono venirsi a creare negli Stati membri per l’esistenza dei fori esorbitanti, ha prestato una speciale attenzione a tale fenomeno, dal momento che l’articolo 3.2 del Regolamento 44/2001[3] escludeva in modo esplicito il richiamo ai fori esorbitanti “foro improprio” in quei casi in cui il convenuto si trovasse a essere domiciliato in uno Stato contraente. Tali fori vengono trattati nell’Allegato nº 1[4], un allegato oggetto di revisioni periodiche.

Oggi in ogni caso nel Regolamento No. 1215/2012 del 12 dicembre 2012, nonostante si sia modificato leggermente il contenuto del suddetto articolo 3.2, si è deciso di mantenere il suo contenuto essenziale nell’ articolo 5.2[5]

Come conseguenza diretta della specifica caratteristica del Foro esorbitante, vale a dire la sua debole relazione con il fatto concreto, ne deriva l’artificialità della vocazione dello Stato a essere chiamato a decidere sul fatto concreto e pertanto la possibilità che tali circostanze siano in una maniera o nell’altra suscettibili di interessare in modo negativo il diritto alla difesa della parte. Quest’ultima considerazione da un’idea di artificialità del Foro esorbitante e come conseguenza di mancanza di imparzialità dovuta all’allontanamento dal cosiddetto “giudice naturale”, o da quello con maggiore vocazione ad essere chiamato a decidere sul caso concreto di cui si tratta.

 


[1] Si veda Fernández Rozas, Sánchez Lorenzo, op. cit.

[2] Op.cit, pagine 318 e 319.

[3] Articolo 3:

1. Le persone domiciliate in uno Stato membro potranno essere citate davanti ai trbunali di un altro Stato membro solo in applicazione delle regole stabilite nelle sezioni da 2 a 7 del presente capitolo.

2. Non potranno essere invocate nei confronti di costoro, in particolare, le regole nazionali di competenza che figurano nell’allegato I.

[4] ALLEGATO I “Regole nazionali di competenza indicate al comma 2 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 4”

Le regole nazionali di competenza previste al comma 2 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 4 sono le seguenti:

. in Belgio: l’articolo 15 del Codice Civile (Code civil-Burgerlijk Wetboek) e l’articolo 638 della Legge di procedura (Code Judiciaire-Gerechtelijk Wetboek),

. in Germania: l’articolo 23 della Legge di procedura civile (Zivilprozessordnung),

. in Grecia: l’articolo 40 della Legge di procedura civile (Jþdijay pokisijÞy dijomolßay),

. in Francia: gli articoli 14 e 15 del Codice Civile (Code civil),

. in Irlanda, le disposizioni relative alla competenza basata su di una domanda giudiziale notificata al convenuto che si trovi temporaneamente in Irlanda,

. in Italia: gli articoli 3 e 4 della Legge no 218, del 31 maggio 1995,

. in Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del Codice Civile (Code civil),

. nei Paesi Bassi: il comma 3 dell’articolo 126 e l’articolo 127 della Legge di procedura civile (Wetboek vanBurgerlijke Rechtsvordering),

. in Austria: l’articolo 99 della Legge di Giurisdizione (Jurisdiktionsnorm),

. in Portogallo: gli articoli 65 e 65A della Legge di procedura civile (Código de Processo Civil) e l’articolo 11 della Legge del procedimento del lavoro (Código de Processo de Trabalho),

. in Finlandia: i paragrafi secondo, terzo e quarto del comma 1 dell’articolo 1 del capitolo 10 del Codice di procedimento giudiziale (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),

. in Svezia: la prima frase del primo parágrafo dell’articolo 3 del capitolo 10 del Codice di procedimento giudiziale (rättegångsbalken),

. nel Regno Unito, le disposizioni relative alla competenza basate su:

a) una domanda giudiziale notificata al convenuto che si trovi temporaneamente nel Regno Unito;

b) l’esistenza nel Regno Unito di beni di proprietà del convenuto;

c) il sequestro.

[5]  Art. 5.2. Non potranno essere invocati nei confronti  di quelle persone indicate al comma 1, in particolare, le norme nazionali di competenza giudiziale che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione in applicazione con quanto stabilito nell’articolo 76, comma 1, lettera a).

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