Le principali novità della legge sui brevetti

Lo scorso 1 aprile 2017 è entrata in vigore una nuova legge, Ley 24/2015, de Patentes, approvata il 24 luglio 2015 in deroga alla legge 11/1986 del 20 marzo, sui brevetti, al fine di introdurre modifiche processuali e sostanziali sorte negli ultimi trent’anni.

Tra le novità della nuova legge si annovera il riconoscimento della priorità interna, volta a non discriminare chi presenta la prima richiesta nel territorio spagnolo in modo tale da consentire la presentazione migliorata o corretta delle richieste presentate posteriormente, potendo però beneficiare degli effetti della priorità degli elementi comuni a entrambe.

Per quanto concerne la richiesta e il procedimento di concessione la legge semplifica al massimo i requisiti per ottenere la data di presentazione. Tra i requisiti per la richiesta vi è l’obbligo di informazione sull’origine geografica o la fonte di provenienza della materia biologica alla quale si riferisce l’invenzione. Si stabilisce inoltre un unico procedimento per la concessione di brevetti, quello di tipo generale viene sostituito con un esame preventivo sulla sussistenza dei requisiti formali , tecnici e di paternità sia della richiesta che dell’invenzione che ne è oggetto. Se è vero che il precedente procedimento risultava più economico per il richiedente ciò portava alla concessione di patenti di dubbia solidità.

Per accelerare il procedimento si sostituiscono inoltre le opposizioni preventive con un sistema di opposizione post concessione, di un periodo di 6 mesi a partire dalla pubblicazione della concessione. Questo sistema di opposizione differita obbliga di conseguenza a modificare il regime dei ricorsi amministrativi contro le concessioni di brevetti. Questi potranno infatti interporsi tra chi ha fatto parte del procedimento di opposizione e si dirigeranno contro l’atto risolutivo dell’opposizione instaurata.

Vi è eccezione per le osservazioni da parte di terzi, che senza essere parte del procedimento, potranno presentarsi una volta pubblicata la richiesta e far riferimento a qualunque aspetto relazionato alla paternità dell’invenzione.

Rispetto alla paternità è prevista la possibilità di brevettare sostanze o composizioni già conosciute per il loro uso come medicamenti o per le nuove applicazioni terapeutiche, sempre che la nuova utilizzazione non sia compresa nello stato della tecnica.

La nuova legge amplia lo stato della tecnica necessario per determinare la novità di un brevetto, menzionando espressamente che formeranno parte dello stesso le richieste antecedenti di brevetti europei che nominino la Spagna o siano scritte in lingua spagnola, così come le richieste internazionali di brevetti che entrano in fase nazionale nel nostro paese.

La portata e i limiti riguardo il diritto dei brevetti sono stati modificati dalla Legge 10/2002 del 29 aprile, e dalla Legge 29/2006, del 26 luglio, sulle garanzie e l’uso razionale dei farmaci e prodotti per la salute, e sono stati menzionati espressamente tra i limiti ai diritti dei brevetti gli studi e i test condotti per l’autorizzazione dei medicinali, tra cui la preparazione, la raccolta e l’uso del principio attivo per questi scopi. Tuttavia la nuova legge esclude il riconoscimento della “clausola bolar” nella lista tra i limiti al diritto dei brevetti, mantenendo separati da presupposti diversi origine e finalità, come sostiene la giurisprudenza della Corte Suprema. La “Clausola Bolar” ora comprende solo atti di utilizzazione necessari ad avere la “autorizzazione a commercializzare” e non in generale, com’è stato finora, la sola “autorizzazione”.

Si prevede per il titolare della patente la facoltà di limitare o modificare le sue rivendicazioni durante tutto il procedimento. Anche nel processo per nullità si sopprime il divieto ad annullare parzialmente una rivendicazione, e si prevede che il titolare della patente possa limitarla modificando le sue rivendicazioni.

Quanto all’obbligo di sfruttare l’invenzione, questo requisito è mantenuto, mentre si modifica la forza probatoria fino ad ora vigente, imponendo espressamente al titolare del brevetto l’onere della prova. Inoltre, la possibilità di interrompere l’operazione viene ridotto ad un anno, invece che tre anni.

Rispetto alle azioni per la violazione del diritto ai brevetti la legge inserisce delle indennizzazioni coercitive per garantire la cessazione dell’attività infrativa.

La nuova legge riordina e semplifica la regolazione delle licenze obbligatorie. Vi sono due nuovi presupposti di licenze obbligatorie, che sono: la necessità di porre fine a pratiche che una decisione amministrativa definitiva nazionale o comunitaria o una sentenza hanno dichiarato contraria alla legge antitrust, e le licenze necessarie per la produzione di medicinali destinati all’esportazione verso paesi con problemi di sanità pubblica.

Per quanto attiene la giurisdizione e le norme processuali sono state introdotte delle modifiche alle misure cautelari. Si precisa la regolazione della cauzione sostitutiva il cui importo sarà fisso secondo quanto dirà l’organo giurisdizionale durante la pendenza dell’azione e sentite le parti, in modo tale che la cauzione possa essere realizzata nello stesso processo senza che sia necessario aprirne un’altro per le accuse e le prove rispetto la cauzione stessa.

Si introducono inoltre degli scritti preventivi come strumento processuale di difesa di fronte alla possibilità di misure cautelari inaudita altera parte per chi fosse stato o temi di essere un possibile soggetto passivo della stessa, di modo tale che possa comparire di fronte all’organo giurisdizionale competente e giustificare preventivamente la sua posizione.

Anche l’istituto dei modelli di utilità vengono modificati nei loro aspetti sostanziali.

La tecnica richiesta per la valida concessione sarà la stessa che si esige per i brevetti d’invenzione: mentre con la legge anteriore questa nuova richiesta era limitata alle novità in Spagna, la nuova legge esige che l’invenzione che si pretende proteggere sia una novità a livello mondiale.

Per l’esercizio di un’azione legale sulla base di un modello di utilità è necessario aver ottenuto o richiesto in precedenza una relazione sullo stato della tecnica all’OEPM , poiché in caso contrario l’imputato può chiedere la sospensione del processo fintantoché questa non venga inserita nel processo.

Si amplia l’ambito di protezione in modo tale che le invenzioni che implicano dar una configurazione o “composizione” a un «oggetto o prodotto» dal quale ne risulti un qualche vantaggio per il suo uso o fabbricazione, potranno essere protette da un modello di utilità. Potrà coprire qualsiasi prodotto o composizione, incluse le sostanze chimiche, a eccezione di ciò che si considerino materiali, sostanze biologiche e composizioni farmaceutiche.

Si potrà formulare opposizione ad una domanda di modello di utilità prima che venga data la concessione -a differenza delle disposizioni di brevetti d’invenzione- ampliando il periodo di opposizione dai due mesi attuali a quattro.

Per quanto riguarda invece le reclamazioni, queste sono suscettibili di modifiche e limitazioni successive in ogni momento.

Avvocato in Spagna

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