1 Regolamentazione.
Non esiste una regolamentazione specifica al di là di una definizione generica.
L’art. 62 della Legge 7/1996 si limita a offrire una definizione meramente descrittiva dell’attività commerciale nell’ambito del franchising stabilendo che “trattasi di quella attività che viene svolta in virtù di un accordo o contratto tramite il quale un’impresa, denominata franchisor, cede a un’altra impresa, denominata franchisee, il diritto di sfruttare un suo proprio sistema di commercializzazione di prodotti o servizi.”
Questo vuoto normativo è stato colmato tramite la trasposizione di Direttive all’interno dell’ordinamento giuridico spagnolo e l’applicazione di Regolamenti Comunitari, fino al 2010, anno in cui viene pubblicato il Decreto 201/2010 tramite il quale viene regolato l’esercizio dell’attività commerciale nell’ambito del franchising e la comunicazione dei dati al registro dei franchisor.
Tale Decreto Reale, emanato sia come sviluppo della Legge 7/1996 sul commercio al dettaglio, sia allo scopo di trasporre nell’ordinamento giuridico spagnolo la Direttiva Comunitaria 2006/123/CE (la direttiva dei servizi) e sviluppare l’oggi derogato Regolamento (CE) nº2790/1999 della Commissione Europea del 22 dicembre dello stesso anno, ha per oggetto (i) stabilire le condizioni basilari essenziali per sviluppare l’attività di cessione del franchising e (ii) regolare il funzionamento e l’organizzazione del registro dei franchisor.
Mediante l’entrata in vigore del suddetto Decreto Reale:
i) si crea una nuova definizione dell’attività commerciale svolta nell’ambito del franchising,
a) Uso di una denominazione comune o di un segno o di altri diritti di proprietà intellettuale o industriale e una presentazione uniforme dei locali o dei mezzi di trasporto oggetto del contratto.
b) comunicazione da parte del franchisor al franchisee di conoscenze tecniche o know-how, che deve essere suo, sostanziale e unico, e
c) Assistenza commerciale o tecnica o entrambi durante la durata del contratto
ii) si crea e regola il Registro dei franchisor e
iii) si fissano per la prima volta delle condizioni pre-contrattuali minime.
La Spagna nello scorso gennaio 2015 ha aderito alla Federazione Europea del Franchising (F.E.F.) e, come conseguenza, al Codice Deontologico Europeo del 1972.
2 Registro dei franchisor.
L’Articolo 62.2 della Legge 7/1996, del 15 gennaio, sull’Ordinamento del Commercio al Dettaglio: la Regolamentazione del settore del franchising impone l’obbligazione di comunicare al Registro Pubblico dei franchisor nazionale o regionale l’inizio della propria attività entro il termine di tre mesi da quando l’inizio di tale attività abbia avuto luogo.
Nonostante ciò, la giurisprudenza è unanime in questo senso, stabilendo che l’obbligo di iscrizione del contratto nel registro dei franchisor ha solo effetti amministrativi, e la non iscrizione dello stesso non inficia la validità o la nullità del contratto. Si veda la Sentenza dell’Audiencia Provincial di Madrid (Sezione 11ª), num. 83/2010, del 30 dicembre (AC 2010, 747), e quella dell’Audiencia Provincial di Madrid (Sezione 14ª), num. 270/2010, del 5 maggio (AC 2010, 1029), che applicano lo stesso identico criterio.
La sanzione per mancata comunicazione di inizio di attività è una multa tra i 6.000 e i 30.000 €.
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