“Forum shopping in UE, tra Forum e Ius” (VII)

X. 4.- Posizione della Corte di Giustizia della Unione Europea di fronte alle manovre di forum Shopping. Interpretazione rigida del concetto di litispendenza comunitaria.competenza-giurisdizionale-internazionale-martelleto

Nonostante l’innovazione e l’efficacia che debbano essere riconosciute al nuovo testo del Regolamento 1215/ 2012 così come in particolare al suo articolo 31.2,  è pur vero che la Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è mostrata eccessivamente reticente – a giudizio di una parte della dottrina – a porre rimedio a quelle situazioni di forum Shopping che rappresentano comportamenti abusivi.

Fino ad oggi sono state paradigmatiche di questa situazione tre sentenze, emesse nei casi Tatry (C-406/92), Gasser (C-116/02) e Turner (C-159/02), per le ragioni che esporremo qui di seguito.

Prima di tutto bisogna menzionare che la dottrina che si basa sul caso Gasser (C-116/02) sembrava essere stata superata dalla nuova redazione dell’articolo 31.2 del Regolamento nella misura in cui si conferisce una sorta di primato al Tribunale che si vede attribuire la propria competenza attraverso l’applicazione dei fori di competenza per accordo di proroga di competenza regolati all’articolo 25.

Per quanto concerne la prima delle decisioni citate, emessa nel caso Tatry (C-406/92),  la Corte ritiene che il caso in cui due citazioni che abbiano la stessa causa e lo stesso oggetto e quando le parti del secondo procedimento coincidono solo parzialmente con le parti del procedimento iniziato anteriormente in un altro Stato contraente, si può esigere che venga inibito l’organo giudiziale davanti al quale è iniziato il secondo procedimento solo se le parti della controversia pendente davanti allo stesso sono anche le parti del procedimento iniziato anteriormente.

La Corte conclude dicendo che l’articolo 21 (della Convenzione di Bruxelles) non impedisce che continui il procedimento tra le altre parti coinvolte[1].  Come si può dedurre, la motivazione della Corte risiede un un’interpretazione molto restrittiva del concetto di litispendenza al momento di esigere la totale identità delle parti. Così si dice espressamente nel paragrafo 33 della decisione citata:33 Alla luce del tenore letterale dell’articolo 21 della Convenzione e dell’obbiettivo anteriormente esposto, tale articolo deve essere interpretato nel senso che si esige, come requisito dell’obbligazione di inibire il secondo foro di fronte al quale viene iniziato il procedimento, che le parti dei due procedimenti siano identiche.”

Dal canto suo, nel caso Turner (C-159/02), arrivato a decisione quando era già in vigore il Regolamento 44/2001, la Corte rifiuta esplicitamente la possibilità che venga emesso  un ordine di inibizione, nella misura in cui intende che procedendo in questo modo si starebbe privando il Tribunale della sua propria facoltà di esaminare e di esercitare la sua competenza e tutto ciò, e questo è il punto rilevante agli effetti del presente lavoro, anche quando sia stata rilevata una condotta di mala fede che tende ad ostacolare il procedimento.

Tale interpretazione viene sostenuta anche dalla Corte nel caso C‑185/07 Allianz vs West Tankers [2].

Una citazione a parte merita la suddetta Sentenza emessa nel caso Gasser (C-116/02) la cui peculiarità, oltre a mantenere l’atteggiamento negativo del Tribunale a riconoscere le anti-suit injunctions, è quella di dichiarare che non si debba concedere il primato agli accordi di proroga della competenza, o meglio che questi non siano di portata sufficiente a sostenere l’astensione del Tribunale davanti al quale fosse stata presentata la citazione basandosi su di un diverso foro di competenza. Conclude pertanto affermando che “il giudice successivamente adito e la cui competenza è stata fatta valere in forza di una clausola attributiva di competenza deve tuttavia sospendere il procedimento finché il giudice preventivamente adito si sia dichiarato incompetente”, aggiungendo inoltre “che non si può derogare alle sue disposizioni allorché, in generale, la durata dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato contraente, in cui ha sede il giudice preventivamente adito, è eccessivamente lunga.”

Senza dubbio, come si diceva già al principio, la tesi di tale sentenza si è vista superata dal tenore del contenuto dell’articolo 31.2, nella misura in cui “Fermo restando quanto disposto all’articolo 26, se si presenta una citazione di fronte ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro che abbia competenza esclusiva in virtù di un accordo previsto all’articolo 25, qualsiasi organo giurisdizionale di un altro Stato membro sospenderà il procedimento fino a che l’organo giurisdizionale di fronte al quale era stata presentata la citazione, in virtù dell’accordo di cui si tratta, si dichiari incompetente sulla base dell’accordo.”

 

X.5.- Non applicazione delle Anti-suit injuctions e il cosiddetto Forum non conveniens  come istituti preclusive del Forum Shopping.

È risultata essere altrettanto paradigmatica la reticenza che il legislatore comunitario –e anche la Corte di Giustizia come si è visto – ha mostrato storicamente al momento di “importare” dai sistemi di Common law alcuni degli istituti che tradizionalmente sono stati adoperati per lottare contro situazioni di forum shopping, come sono ad esempio le Anti-suit injuctions e il cosiddetto Forum non conveniens.

Certamente ad oggi il Regolamento 1215/2012 ha optato per mantenere il silenzio che in tal senso avevano mantenuto gli atti legislativi che lo hanno preceduto, motivo per il quale riteniamo che la giurisprudenza esistente sarà allo stesso modo applicabile in quei casi pratici che ricadono sotto la tutela della nuova regolamentazione[3] dal momento che riteniamo che il tenore del Considerando 24, oltre a non avere carattere normativo, non avrà il peso specifico sufficiente per modificare il senso del corpo giurisprudenziale creatosi su tale materia.

1.- Anti-suit injuctions.

In sostanza mediante tali decisioni viene ordinato alla parte di astenersi dall’iniziare un procedimento o dal proseguirne uno già iniziato.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha avuto l’opportunità di pronunciarsi in merito alla compatibilità o meno di questo istituto con il sistema di Bruxelles, e la risposta è stata, e così si è mantenuta fino ad oggi, negativa all’ora di considerare tali  anti-suit injuctions compatibili con il sistema della Convenzione prima e del Regolamento oggi.

Come precedente si può segnalare la Sentenza del  27 aprile 2004,  Turner c.  Grovit, aff. C-159/02 e più recentemente la Sentenza del 10 febbraio 2009, as. Allianz / West Tankers, la cui parte più significativa viene qui sotto riportata[4].

2.- Forum non conveniens.

In breve si può dire che mediante la dottrina del Forum non conveniens si permette alle giurisdizioni di Common Law di rifiutare ad limine una pretesa che a loro modo di vedere mostri maggior relazione o maggiori punti di contatto con la giurisdizione di uno Stato terzo[5].

Parte della dottrina, ma fondamentalmente la Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (TGUE), si è mostrata radicalmente contraria a utilizzare in sede comunitaria tale dottrina o ricorso di equità nelle varie occasioni in cui si è potuta pronunciare sulla materia. A sostegno di tale atteggiamento negativo citiamo la Sentenza  dell’1 marzo 2005,  Owusu vs Jackson, As. C-281/02[6], nella quale viene negata la possibilità di rifiutare la competenza del Tribunale in favore dei Tribunali della Giamaica, nonostante si fosse in presenza di parecchi elementi significativi riguardanti le relazioni giuridiche oggetto del dibattito che erano specificamente relazionati con lo Stato giamaicano.

 

XI.- Conclusioni.

Come conclusione possiamo dire che sebbene con la nuova versione dell’articolo 31.2 il Regolamento 1212/2012 ha introdotto uno strumento efficace per la lotta contro il forum shopping, è altrettanto vero che, a proposito dell’argomento finora trattato, il legislatore comunitario avrebbe perso una buona opportunità per regolare in modo efficace alcune delle questioni che hanno presentato le maggiori difficoltà pratiche e hanno suscitato le maggiori discussioni della dottrina durante gli anni in cui il Regolamento 44/2001 – e precedentemente la Convenzione di Bruxelles – erano in vigore, come ad esempio, tra gli altri vari aspetti, quelli relativi a i) l’estrema rigidità del concetto di litispendenza che la Corte ha forgiato nelle sue varie decisioni emesse ad interpretazione del Regolamento, ii) l’introduzione di istituti come il cosiddetto forum non conveniens nel testo del Regolamento, e iii) risolvere in miglior modo le difficoltà interpretative che continuano ad esistere in merito della relazione tra l’arbitrato e il Regolamento, quanto meno per ciò che concerne la validità della clausola compromissoria, l’appoggio giurisdizionale all’arbitrato, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze, tra i più significativi, e tutto ciò al fine di superare le critiche che suscitò a suo tempo la decisione adottata da parte della Corte di Giustizia nel caso C-185/07 West Tankers e che oggi sembrano considerarsi sostanzialmente ancora vigenti.

In linea con quanto sopra, e constatata l’insufficienza dei rimedi che regola il Regolamento per lottare contro le pratiche abusive di forum shopping,  una parte della dottrina[7] sostiene la convenienza di lege ferenda di ricorrere agli istituti propri del diritto sostanziale per lottare ex ante, e anche ex post, contro gli effetti del forum shopping, ricorso che si realizzerebbe nell’applicazione della teoria dell’abuso di diritto. Su un piano dogmatico, nel caso concreto spagnolo, come rimedio ex ante si potrebbe ricorrere al tenore dell’articolo 11 della LOPJ[8] .

D’altra parte, non si può nemmeno dimenticare che il Regolamento stesso contiene una norma di chiusura, in sede di riconoscimento, e pertanto di realizzazione della tutela richiesta, come è l’eccezione di contravvenzione manifesta dell’Ordine Pubblico prevista e regolata nel suo articolo 45. Le difficoltà di opporre tale eccezione a decisioni emesse dai Tribunali di uno Stato membro sono evidenti e la loro applicazione radicalmente straordinaria, nella misura in cui il Regolamento si basa sulla fiducia reciproca degli Stati membri, risiede nel principio di libera circolazione delle decisioni giudiziali e, non si deve dimenticare, la Corte che ha emesso la decisione detiene la competenza in applicazione delle norme del Regolamento stesso. Tuttavia, e nonostante il suo carattere, ripetiamo, radicalmente straordinario, tale eccezione esiste e, quindi, il legislatore comunitario ha voluto dare ed effettivamente da un margine agli Stati membri per impedire l’avverarsi di condotte che si considerano suscettibili di comportare una violazione del loro proprio ordine pubblico e cioè dei loro valori di convivenza più essenziali.

Nel caso concreto della Spagna, l’ordine pubblico – in questo caso internazionale – protegge, tra gli altri aspetti, in maniera particolare il diritto alla difesa della parte, essendo quest’ultimo considerato come uno dei valori supremi dell’ordinamento giuridico, riconosciuto a livello costituzionale – norma suprema dello Stato – nell’articolo 24 della Costituzione spagnola[9]. Quindi, sia su di un piano dogmatico che previa una prova piena non solo della violazione del diritto alla difesa, ma anche dell’effettiva mancanza di difesa che si sarebbe potuta verificare come conseguenza di una condotta abusiva di forum shopping, non risulterebbe assurdo che venga invocata l’eccezione di contravvenzione all’ordine pubblico al fine di evitare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di cui si tratta.

 



[1]  Si vedano i paragrafi 29 e seguenti della Sentenza

[2] 29      Ne consegue, anzitutto, che una anti-suit injunction, come quella di cui alla causa principale, non rispetta, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, il principio generale risultante dalla giurisprudenza della Corte relativa alla Convenzione di Bruxelles, secondo cui ciascun giudice adito accerta esso stesso, in forza delle disposizioni ad esso applicabili, la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia ad esso sottoposta (v., in tal senso, sentenza Gasser, cit., punti 48 e 49). Al riguardo si deve ricordare che il regolamento n. 44/2001 non autorizza, salvo limitate eccezioni, senza pertinenza con la causa principale, il sindacato della competenza di un giudice di uno Stato membro da parte di un giudice di un altro Stato membro (sentenze 27 giugno 1991, causa C‑351/89, Overseas Union Insurance e a., Racc. pag. 3317, punto 24, e Turner, cit., punto 26). Tale competenza è determinata direttamente dalle norme stabilite da detto regolamento, tra cui quelle riguardanti il suo ambito di applicazione. Un giudice di uno Stato membro non è quindi in nessun caso più qualificato a pronunciarsi sulla competenza rispetto a un giudice di un altro Stato membro (citate sentenze Overseas Union Insurance e a., punto 23, e Gasser, punto 48).

30      Inoltre, ostacolando un giudice di un altro Stato membro nell’esercizio dei poteri che il regolamento n. 44/2001 gli attribuisce, vale a dire nel decidere, in base alle norme che definiscono l’ambito di applicazione per materia del regolamento n. 44/2001, tra cui il suo art. 1, n. 2, lett. d), se il detto regolamento sia applicabile, una siffatta anti-suit injunction va, allo stesso tempo, in senso opposto alla fiducia che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie e sulla quale è fondato il sistema di competenze del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza Turner, cit., punto 24).

31      Infine, se attraverso una anti-suit injunction fosse impedito al Tribunale di Siracusa di esaminare esso stesso la questione preliminare di validità o di applicabilità dell’accordo arbitrale, una parte potrebbe sottrarsi al procedimento limitandosi ad eccepire detto accordo e il ricorrente, che considerasse quest’ultimo caduco, inoperante o inapplicabile, si vedrebbe in tal modo impedire l’accesso al giudice nazionale da lui adito ai sensi dell’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 e sarebbe pertanto privato di una forma di tutela giurisdizionale alla quale ha diritto.

32      Di conseguenza, una anti-suit injunction, quale quella di cui alla causa principale, è incompatibile con il regolamento n. 44/2001.

[3]  Questo silenzio unito al parere negativo della Giurisprudenza della Corte di Giustizia appaiono contrari al Principio 2.4 dei PRINCIPI ALI/UNIDROIT DEL PROCESSO CIVILE TRANSNAZIONALE, il cui tenore è il seguente: “Si può declinare la giurisdizione o sospendere il procedimento quando il tribunale sia in modo evidente inadatto se paragonato ad un altro più adatto ad esercitarla.”

Nonostante ciò, dobbiamo segnalare che come indicato nel Commento a tale principio, il ricorso a questo principio non può avvenire a danno dei diritti alla difesa di una delle parti.

[4]  Sentenza della Corte di Giustizia ( Gran sala) del 10 febbraio 2009:

“29      Ne consegue, anzitutto, che una anti-suit injunction, come quella di cui alla causa principale, non rispetta, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, il principio generale risultante dalla giurisprudenza della Corte relativa alla Convenzione di Bruxelles, secondo cui ciascun giudice adito accerta esso stesso, in forza delle disposizioni ad esso applicabili, la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia ad esso sottoposta (v., in tal senso, sentenza Gasser, cit., punti 48 e 49). Al riguardo si deve ricordare che il regolamento n. 44/2001 non autorizza, salvo limitate eccezioni, senza pertinenza con la causa principale, il sindacato della competenza di un giudice di uno Stato membro da parte di un giudice di un altro Stato membro (sentenze 27 giugno 1991, causa C‑351/89, Overseas Union Insurance e a., Racc. pag. 3317, punto 24, e Turner, cit., punto 26). Tale competenza è determinata direttamente dalle norme stabilite da detto regolamento, tra cui quelle riguardanti il suo ambito di applicazione. Un giudice di uno Stato membro non è quindi in nessun caso più qualificato a pronunciarsi sulla competenza rispetto a un giudice di un altro Stato membro (citate sentenze Overseas Union Insurance e a., punto 23, e Gasser, punto 48).

30      Inoltre, ostacolando un giudice di un altro Stato membro nell’esercizio dei poteri che il regolamento n. 44/2001 gli attribuisce, vale a dire nel decidere, in base alle norme che definiscono l’ambito di applicazione per materia del regolamento n. 44/2001, tra cui il suo art. 1, n. 2, lett. d), se il detto regolamento sia applicabile, una siffatta anti-suit injunction va, allo stesso tempo, in senso opposto alla fiducia che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie e sulla quale è fondato il sistema di competenze del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza Turner, cit., punto 24).

31      Infine, se attraverso una anti-suit injunction fosse impedito al Tribunale di Siracusa di esaminare esso stesso la questione preliminare di validità o di applicabilità dell’accordo arbitrale, una parte potrebbe sottrarsi al procedimento limitandosi ad eccepire detto accordo e il ricorrente, che considerasse quest’ultimo caduco, inoperante o inapplicabile, si vedrebbe in tal modo impedire l’accesso al giudice nazionale da lui adito ai sensi dell’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 e sarebbe pertanto privato di una forma di tutela giurisdizionale alla quale ha diritto.

32      Di conseguenza, una anti-suit injunction, quale quella di cui alla causa principale, è incompatibile con il regolamento n. 44/2001.”.

[5] “La Dottrina del Forum Non Conveniens in Anglo-American Law  Paxton Blair  Columbia Law Review  Vol. 29, No. 1 (Jan., 1929), pp. 1-34. Riportiamo questa opinione sottolineando la data della sua pubblicazione, allo scopo di evidenziare la tradizione di cui tale istituto gode nel diritto anglosassone.

[6] Sentenza  della Corte dell’1 marzo 2005,  Owusu vs Jackson, As. C-281/02

“Sulla compatibilità dell’eccezione del forum non conveniens con la Convenzione di Bruxelles:

37

Deve osservarsi, anzitutto, che l’art. 2 della Convenzione di Bruxelles ha carattere imperativo e che, come risulta dalla sua stessa lettera, la norma di principio che esso prevede è derogabile solo in casi espressamente previsti dalla Convenzione medesima (v., sul carattere obbligatorio del sistema di competenza attuato con la Convenzione di Bruxelles, sentenze 9 dicembre 2003, causa C-116/02, Gasser, Racc. pag. I-14693, punto 72, e 27 aprile 2004, causa C-159/02, Turner, Racc. pag. I-3565, punto 24). Orbene, è pacifico che un’eccezione fondata sulla teoria del forum non conveniens non è stata prevista dagli autori della Convenzione, ancorché sia stata discussa la questione in sede di stesura della Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito, come emerge dalla relazione sulla Convenzione stessa, presentata dal sig. Schlosser (GU 1979, C 59, pag. 71, punti 77 e 78).

38

Il rispetto del principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi della Convenzione di Bruxelles (v., segnatamente, sentenze 28 settembre 1999, causa C-440/97, GIE Groupe Concorde e a., Racc. pag. I‑6307, punto 23, e 19 febbraio 2002, causa C-256/00, Besix, Racc. pag. I‑1699, punto 24), non sarebbe pienamente garantito se si dovesse consentire ad un giudice competente ai sensi della detta Convenzione di applicare l’eccezione del forum non conveniens.

39

Infatti, ai sensi del suo preambolo, la Convenzione di Bruxelles mira a potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti nel suo territorio, prevedendo norme comuni sulla competenza tali da assicurare certezza in merito alla ripartizione delle competenze tra i vari giudici nazionali che possono essere aditi in occasione di una controversia determinata (sentenza Besix, cit., punto 25).

40

La Corte ha così ritenuto che il principio della certezza del diritto richiede, in particolare, che le norme sulla competenza che derogano al principio generale enunciato nell’art. 2 della Convenzione di Bruxelles siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato (sentenze citate GIE Groupe Concorde e a., punto 24, e Besix, punto 26).

41

Orbene, l’applicazione della teoria del forum non conveniens, che lascia un ampio margine di discrezionalità al giudice adito quanto alla questione se un foro straniero sia maggiormente idoneo a pronunciarsi sul merito di una controversia, è tale da pregiudicare la prevedibilità delle norme sulla competenza previste dalla Convenzione di Bruxelles, in particolare di quella di cui all’art. 2 e, conseguentemente, il principio di certezza del diritto, quale fondamento della Convenzione medesima.

42

La tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità sarebbe parimenti pregiudicata. Infatti, da una parte, il convenuto, generalmente in grado di difendersi meglio dinanzi ai giudici del proprio domicilio, non potrebbe, in circostanze come quelle della causa principale, prevedere ragionevolmente dinanzi a quale altro giudice rischierebbe di essere citato. D’altra parte, nell’ipotesi in cui venga sollevata un’eccezione relativa all’esistenza di un foro straniero più idoneo a conoscere della controversia, spetta all’attore dimostrare che non potrebbe ottenere giustizia dinanzi al detto foro straniero o, ove il giudice adito ritenga di accogliere l’eccezione, che il foro medesimo, in definitiva, non è competente a conoscere della controversia o che l’attore, in realtà, non ha accesso ad una giustizia effettiva dinanzi ad esso, a prescindere dal costo che rappresentano la proposizione di una nuova azione dinanzi al giudice di un altro Stato e il protrarsi dei tempi del giudizio.

43

Inoltre, l’ammissibilità dell’eccezione del forum non conveniens nel contesto della Convenzione di Bruxelles rischierebbe di inficiare l’applicazione uniforme delle norme sulla competenza in essa previste, essendo la detta eccezione riconosciuta solo in un numero limitato di Stati contraenti, mentre il fine della Convenzione di Bruxelles consiste proprio nel prevedere norme comuni, restando escluse le norme nazionali divergenti.

44

I convenuti principali sottolineano le conseguenze pratiche negative che discenderebbero dall’obbligo che incomberebbe, nella specie, sui giudici inglesi di pronunciarsi sul merito della controversia, in particolare riguardo ai costi del giudizio, alla possibilità di rimborso delle spese in Inghilterra in caso di rigetto dell’azione proposta, alle difficoltà logistiche legate alla distanza geografica, alla necessità di valutare il merito della controversia in base a criteri vigenti in Giamaica, alla possibilità di ottenere in Giamaica l’esecuzione di una sentenza contumaciale e all’impossibilità di prevedere una domanda riconvenzionale nei confronti degli altri convenuti.

45

A tale riguardo, a prescindere dall’effettività di tali difficoltà, è sufficiente osservare che siffatte considerazioni, di cui non si può tener conto proprio in sede di applicazione dell’eccezione del forum non conveniens, non sono tali da rimettere in questione il carattere obbligatorio della regola fondamentale sulla competenza, di cui all’art. 2 della Convenzione di Bruxelles, per le ragioni precedentemente chiarite.

46

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la prima questione nel senso che la Convenzione di Bruxelles osta a che il giudice di uno Stato contraente declini la competenza conferitagli dall’art. 2 della Convenzione medesima sulla base del rilievo che il giudice di uno Stato non contraente costituirebbe un foro maggiormente idoneo a decidere la controversia in questione, anche se non si pone la questione della competenza del giudice di un altro Stato contraente, o tale controversia non presenta alcun altro fattore di collegamento con un altro Stato contraente.”

[7] In tal senso si può vedere per esteso il lavoro di USUNIER, Laurence: Il Nuovo Regolamento Bruxelles I bis, ed. Bruylant, 2014, pagina 503 e ss, nel quale viene esposta con ricchezza di dettagli tale tesi.

[8] Si veda la nota 26

[9]  Costituzione del 27 dicembre 1978.

TITOLO  I. Dei diritti e dei doveri fondamentali

Capitolo II  Diritti e libertà

Sezione 1ª. Dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche.

Articolo 24. [Diritto alla tutela giudiziale effettiva]

1. Ogni persona ha diritto a ottenere la tutela effettiva da parte dei giudici e dei tribunali nell’esercizio dei suoi diritti e interessi legittimi, senza che, in nessun caso, possa avere luogo una mancanza di tutela.

2. Allo stesso modo, tutti hanno diritto al Giudice ordinario predeterminato dalla legge, alla difesa e all’assistenza di un avvocato, a essere informati delle accuse che sono state presentate contro di loro, a un proceso pubblico senza giustificati ritardi e con tutte le garanzie, a utilizzare i mezzi di prova pertinenti per la loro difesa, a non dichiarare contro sè stessi, a non confessare la propria colpevolezza e alla presunzione di innocenza.

La legge regolerà quei casi in cui, per ragioni di parentela o di segreto professionale, non ci sarà l’obbligo di dichiarare su fatti presumibilmente delittuosi.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *