Effettività della tutela giurisdizionale ed errori nell’uso del sistema informatico: la decisione della Corte Costituzionale spagnola

Il 6 maggio scorso il Tribunale Costituzionale ha pronunciato una sentenza [nº 55/2019] avente ad oggetto la violazione del diritto di difesa della parte ricorrente, in applicazione dell’articolo 24.1 della Costituzione spagnola, che prevede: “Ogni persona ha diritto di ottenere una tutela reale ed effettiva da parte di giudici e tribunali nell’esercizio dei propri diritti e interessi legittimi, senza che, in nessun caso, tale diritto possa essere violato”.

Il ricorso (Recurso de amparo) alla Corte Costituzionale (d’ora in avanti “il ricorso”) di cui si tratta è stato proposto contro due decisioni del letrado de la administración de justicia (in Italia “cancelliere”) della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, le quali avevano considerato come non depositato un “ricorso per cassazione per uniformità di giudizio” (Recurso de casación para unificación de doctrina), inviato tramite il sistema Lexnet (la piattaforma che gestisce le comunicazioni processuali elettroniche tra le parti e il tribunale): l’avvocato della parte ricorrente aveva commesso un errore nel caricare i dati nel formulario che deve essere compilato su tale piattaforma per l’invio dell’atto, avendo indicato, nel caso di specie, l’opzione «Cassazione» (codice 1) invece di «Uniformità di giudizio» (codice 8).

Le decisioni impugnate avevano affermato l’invalidità del deposito dell’atto, prevedendone, peraltro, la restituzione: l’errore nell’invio era, infatti, stato considerato come essenziale e non sanabile, a scapito dell’analisi del contenuto dell’atto processuale, cui la Corte avrebbe dovuto procedere.

Tale decisione è priva di una base normativa nonché in contraddizione con la dottrina del Tribunale Costituzionale in materia, con conseguente violazione del diritto di difesa della parte ricorrente.

Il Tribunale Costituzionale aveva già osservato, nella sua Sentenza nº 6/2019, del 17 gennaio (questione di incostituzionalità n. 3323-2017), in relazione al sistema di comunicazioni processuali elettroniche regolate dalla Legge 18/2011, del 5 luglio, dal Real Decreto 1065/2015, del 27 novembre, e da diverse norme delle leggi processuali (LEC, in Italia Codice di Procedura Civile), che il sistema Lexnet possiede le necessarie garanzie di autenticità e di affidabilità per l’invio e per il ricevimento degli atti che vengono trasmessi telematicamente ed è operativo per gli organi giudiziari presenti nell’ambito territoriale del Ministero della Giustizia e nelle Comunidad Autónomas che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con tale Ministero (art. 10 del Real Decreto 1065/2015) per l’uso del suddetto sistema.

Tra queste garanzie rientrano quelle relative alla prova del deposito degli atti processuali, in conformità con l’art. 17.3 del Real Decreto nº 1065/2015, che richiede l’emissione di una ricevuta elettronica sia dell’invio sia della ricezione e della disponibilità da parte del destinatario. Nel momento in cui si individuano anomalie nella trasmissione o non si può completare l’invio, l’art. 17.5 dello stesso Real Decreto stabilisce che venga emesso il relativo messaggio di errore «affinché si proceda alla correzione o si realizzi l’invio in un altro momento o utilizzando altri mezzi». Inoltre, in relazione alle carenze del canale di comunicazione elettronico, gli artt. 135.2 LEC (in Italia Codice di Procedura Civile) e 30.4 della Legge nº 18/2011 stabiliscono che si devono garantire agli utenti le informazioni necessarie in merito alle interruzioni del servizio, programmate o meno, offrendo al mittente la possibilità, nel secondo caso, di consegnare l’atto all’ufficio giudiziario il primo giorno lavorativo successivo, presentando il giustificativo dell’interruzione. Da ultimo, gli artt. 135 e 162 LEC (in Italia Codice di Procedura Civile) prevedono soluzioni nel caso in cui il sistema non regga il peso di determinati documenti allegati e gli stessi debbano essere depositati in formato cartaceo il giorno lavorativo successivo [STC 6/2019, FJ 4 d) (vi)].

Il Tribunale Costituzionale afferma che ogni ufficio giudiziario risulta legalmente responsabile e ha accesso al contenuto dei fascicoli processuali elettronici relativi alle pratiche di cui si occupa. Tenuto conto che le comunicazioni processuali elettroniche «si realizzeranno, in ogni caso, in conformità con quanto previsto nella legislazione processuale» (art. 33.2 della Legge nº 18/2011), e, specificamente, che il «deposito di qualsiasi tipo di atto, documento, parere, rapporto o di altri mezzi o strumenti verrà effettuato secondo quanto previsto nelle leggi processuali» (art. 38.1 della stessa Legge nº 18/2011), i problemi relativi alle comunicazioni elettroniche, in grado di incidere sui diritti delle parti nello svolgimento del processo, dovranno essere affrontati e risolti o da parte del letrado de la administración de justicia (in Italia “cancelliere”) o, se del caso, da parte del titolare dell’organo giudiziario competente.

Lexnet è, dunque, un sistema di trasmissione di informazioni e fascicoli tramite tecniche di crittografia, la cui finalità è quella di permettere la comunicazione sicura tra l’organo giudiziario e le parti, in modo confidenziale e autenticato. Non è tuttavia previsto, dal punto di vista tecnico, un controllo del contenuto dei dati trasmessi: un simile compito spetta precipuamente ai funzionari dell’organo giudiziario, compreso il Letrado de la Administración de Justicia (in Italia “cancelliere”), che ricevono gli atti e devono provvedere agli stessi, se del caso facendo in modo che il titolare dell’organo adotti la decisione più adeguata. Pertanto è il ricorso per cassazione redatto e caricato su Lexnet che doveva essere esaminato dalla segreteria, allo scopo di chiarire se fosse possibile considerarlo correttamente ricevuto e iscrivere a ruolo il relativo procedimento. L’errore in alcuni dei dati del formulario standard non può di per sé condizionare la validità della comunicazione, che si è correttamente perfezionata.

Il Tribunale Costituzionale ritiene che la modernizzazione dell’amministrazione della giustizia tramite l’uso delle nuove tecnologie e, nel caso concreto, delle comunicazioni processuali elettroniche, non sia fine a sé stessa ma piuttosto uno strumento per semplificare il lavoro sia dell’organo giudiziario sia delle parti costituite in giudizio, rappresentate da professionisti o, nei casi in cui è consentito, presenti personalmente.

Tali mezzi tecnologici non possono in nessun caso costituire un impedimento o creare un ostacolo all’ottenimento della tutela giurisdizionale, alla quale ogni persona ha diritto.

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