1.1 Ambito normativo. Concetto.
Il contratto di agenzia trova la propria disciplina nel Diritto interno spagnolo nella Legge 12/1992, del 27 maggio, sul contratto di agenzia. Attraverso tale legge, lo Stato Spagnolo non solo ha trasposto la Direttiva comunitaria 86/653/CEE, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, ma come recita l’Esposizione dei Motivi I in fine, ha voluto dotarla di un contenuto proprio e integro.
Dalla definizione legale del contratto, (art. 1 LCA) si estraggono come principali caratteristiche inerenti allo stesso, le seguenti:
1) L’agente è un imprenditore indipendente.
2) È un contratto intuitu personae. Reciproca fiducia.
3) L’attività si esercita in nome e per conto altrui.
4) Sono proprie della figura dell’agente la sua indipendenza e autonomia. Salvo patto contrario, non assume il rischio e le sorti dell’affare.
5)Il contratto esige continuità e stabilità. In altre parole, non è agente colui che conclude un contratto solamente per una volta, o in modo isolato. Questa circostanza, riteniamo, è centrale per comprendere il sistema delle indennità che sono disciplinate nella LCA.
6) È retribuito.
7) Il contratto di agenzia può rivestire la forma del mandato con rappresentanza e senza rappresentanza, rispettivamente, in base al fatto che l’agente si dedichi alla promozione di atti o operazioni di commercio (agente negoziatore) o, invece, si dedichi alla conclusione degli stessi (agente contrattante).
Va segnalato, infine, che la LCA, a differenza della direttiva che traspone, non impone limiti a ciò che possa costituire l’oggetto – bene o servizio- alla cui promozione si obbliga l’agente, potendo essere, quindi, oggetto di tale rapporto attività diverse dalla mera compravendita di merci. Si veda in tal senso, l’Esposizione dei Motivi, Pt. II.
1.2.Natura giuridica.
Riguardo alla natura giuridica del contratto di agenzia possiamo indicare che si tratta di un contratto di carattere commerciale, tipico, di natura consensuale, il cui perfezionamento necessita il previo consenso delle parti, godendo, inoltre, della libertà di forma (scritta o orale, articulo 22 LCA). Costituisce un’ eccezione a quanto appena detto la disposizione dell’articolo 19, ai sensi del quale l’agente può obbligarsi ad assumere espressamente il rischio e le sorti delle operazioni.
Quello di agenzia è, inoltre, un contratto di durata, giacchè l’agente si obbliga nei confronti dell’imprenditore principale “in modo continuato e stabile” (art. 1 LCA).
È un contratto intuitu personae. La scelta dell’agente da parte dell’imprenditore principale si basa sulle qualità personali e professionali del primo. Come vedremo, ciò permette all’imprenditore, nel caso in cui venga a mancare il rapporto di fiducia, di risolvere unilateralmente il contratto senza la presenza di altra giusta causa.
Il contratto di agenzia si considera anche come un contratto di collaborazione.
Infine, va menzionato che la dottrina riconosce come caratteristica di tale contratto l’essere previamente negoziato, commerciale e nominato.
1.3. Carattere imperativo della LCA, salvo diverse disposizioni.
Dobbiamo sottolineare il carattere di protezione della posizione dell’agente -come parte strutturalmente più debole del contratto- nella LCA, che si traduce nel carattere imperativo delle sue norme, come recita l’articolo 3, salvo che si disponga espressamente il contrario.
Inoltre, secondo gli art. 9.1. e 10.1 LCA le parti devono agire secondo il generico dovere di lealtà e buona fede.
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