Secondo una Consulta vincolante dalla Direzione Generale delle Imposte del 22 ottobre la vendita tra privati di oggetti di seconda mano è soggetta all’Imposta sui Trasferimenti Patrimoniali («TPO»).
La tassa di trasmissione è regionale e corrispondente al 4 % dell’importo del valore reale del bene trasferito; inoltre viene pagata all’acquisto ricadendo sull’acquirente e non sul venditore la responsabilità di presentare la corrispondente autovalutazione dell’imposta del modello 600 inserendo l’importo corrispondente.
La Direzione Generale delle Imposte sottolinea che ció era già previsto dalla legislazione vigente (artículo 7 del texto refundido de la Ley del ITP y Actos Jurídicos Documentados, AJD) che stabilisce che tutte le trasmissioni per atti inter vivos di tutti i tipi di beni e diritti di proprietà che integrano il patrimonio di persone fisiche o giuridiche sono soggette al TPO, a meno che non siano eseguite da impresari o professionisti del settore, nel qual caso sarebbe applicabile l’ IVA.
Benché, in pratica, questo tipo di operazioni non siano solitamente dichiarate non è stabilita alcuna soglia al di sotto della quale questo tipo di transazioni tra privati è esente da tassazione.
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