Il prossimo 18 gennaio entreranno in vigore sia il Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, come il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823 che istituisce i moduli di cui al Regolamento precedente.
I predetti Regolamenti hanno lo scopo di semplificare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, e fornire ai creditori una procedura di sequestro conservativo su conti del debitore più rapida ed efficace. Si tratta di una procedura opzionale per il creditore, che potrà scegliere tra questa e quelle altre misure cautelari previste dal diritto nazionale di ogni Stato Membro.
Con questa nuova normativa, quindi, si vuole impedire il trasferimento o il prelievo dei fondi posseduti da un debitore in un conto bancario aperto in un altro Stato Membro. In questo senso, l’ordinanza europea di sequestro conservativo emessa in uno Stato Membro, avrà forza esecutiva negli altri Stati Membri, senza bisogno di una dichiarazione di esecutività.
I momenti in cui il creditore può avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo sono essenzialmente due:
a) Prima di avviarsi un procedimento di merito contro il debitore in uno Stato membro, o in qualsiasi momento durante tale procedimento fino a quando è emessa la decisione giudiziaria o è approvata o conclusa una transazione giudiziaria.
b) Dopo avere ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito vantato dal creditore.
Nel primo caso, il creditore, oltre alla presentazione di prove circa l’urgente necessità di una misura cautelare, dovrà anche presentare prove per convincere l’autorità giudiziaria che la sua richiesta nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolto nel merito.
Dato che si tratta di una nuova procedura, bisognerà attendere ancora un po’ di tempo per conoscere se lo scopo dei predetti Regolamenti può essere realizzato con l’effettività perseguita.
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