Date: 1 September, 2016

Categories: European Union Italiano Jurisprudence

Termini per l’esecuzione di una sentenza straniera in Spagna

esecuzione sentenza straniera giustiziaCome conseguenza dell’aumento dei rapporti transfrontalieri, sia tra le persone che tra le imprese, in ambito civile o commerciale, è sempre più comune l’esistenza di sentenze dei tribunali di uno Stato membro che necessitano l’esecuzione in un altro Stato membro. In questa sede si analizará la disciplina con particolare riferimento all’esecuzione in Spagna di una sentenza straniera.

Il procedimento per l’esecuzione delle sentenze straniere emesse in uno Stato membro in materia civile e commerciale è stata disciplinata dal Regolamento CE 44/2001 (“Bruxelles I”) e, successivamente, dal Regolamento CE 1215/2012 (“Bruxelles I bis “). Quest’ultimo è applicabile alle azioni propose dopo il 10 gennaio 2015, nonché ai documenti pubblici e transazioni giudiziarie conclusi o approvati a partire da tale data.

Una questione di non poca importanza riguardo l’esecuzione in Spagna di Sentenze emesse in un altro Stato membro è quella concernente il termine di decadenza per chiedere l’esecuzione della stessa. Infatti, il tema relativo al computo del termine non è stato del tutto pacifico, poiché i predetti regolamenti non hanno stabilito un termine di decadenza comune a tutti gli Stati per l’esecuzione delle sentenze.

In questo contesto, la Corte di Cassazione spagnola (“Tribunal Surpemo”), ha stabilito nella sua Sentenza numero 537/2014 del 16 ottobre, che per l’esecuzione delle sentenze straniere in Spagna si applica l’art. 518 del Codice di procedura civile spagnolo, che prevede un termine di decadenza di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza straniera. Non a caso, il Regolamento 44/2001 ha stabilito che la “lex fori” -vale a dire la legge del foro- è quella applicabile alla procedura di esecuzione delle decisioni straniere.

L’applicazione del predetto termine è giustificato dalla Sentenza della Corte di Cassazione con il principio della certezza del diritto, dato che: “non sarebbe coerente con questo principio che, in assenza di una specifica disposizione di prescrizione o di decadenza per la richiesta di esecuzione di una decisione di un Stato membro nel regime del regolamento (CE) n 44/2001, questa richiesta possa essere presentata in qualsiasi momento, o in un termine sproporzionatamente maggiore rispetto a quello previsto per le decisioni nazionali“.

Per quanto riguarda il momento processuale per opporre la decadenza dell’esecuzione –nel caso in cui siano trascorsi i cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza straniera-, la Corte di Cassazione spagnola dispone che può essere opposta ex art. 43 del Regolamento 44/2001. Sebbene non è espressamente previsto come causa di impugnazione, essendo l’azione esecutiva decaduta, sarebbe inutile rinviare la valutazione in un momento processuale successivo.

 

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