VI. In particolare: il foro esorbitante
In base alla classificazione che abbiamo indicato, si deduce che vale la pena di sottolineare il cosiddetto foro esorbitante, proprio per la relazione che può avere con il fenomeno del forum shopping, per lo meno riguardo ai suoi aspetti “negativi” nella misura in cui entrambi i fenomeni presentano una caratteristica comune, vale a dire l’alterazione o il disconoscimento dei principi che dovrebbero ispirare la norma sulla competenza internazionale che abbiamo indicato in precedenza, dal momento che attraverso il ricorso a tali fori si possono verificare situazioni di abuso e, come conseguenza delle stesse, di violazione del diritto alla difesa della parte – art. 6 TDH già citato. Senza dubbio, in questa sede si considera unicamente l’effetto del foro esorbitante e la scelta del foro, il che non significa che non si riconoscano le importanti differenze che esistono tra queste due istituzioni.
In effetti il foro esorbitante risulta essere l’opposto del foro ragionevole nella misura in cui lo Stato determina unilateralmente che un caso che presenti dei collegamenti deboli con lo stesso sia suscettibile di essere giudicato da parte dei propri organi giurisdizionali.
Così si parla di fori esorbitanti quando i fori di competenza non rispondono a criteri di vicinanza più o meno oggettiva, la qual cosa incide in modo negativo sull’equilibrio degli oneri processuali delle parti, ma invece si basano su criteri deboli di connessione, tendenti a favorire un interesse privato dello Stato del foro. Come esempio di fori esorbitanti, bisogna menzionare il foro della nazionalità dell’attore, o la possibilità di iniziare un processo per la semplice presenza occasionale del convenuto o di parte dei suoi beni nel territorio (forum arresti, forum presentiae, forum patrimonio).

